Comunicazione di ospitalità/cessione fabbricato

Descrizione:

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione), chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio oppure ospiti uno straniero o un apolide, anche se parente o affine, ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore.

La comunicazione deve contenere:

  • le generalità del dichiarante;
  • le generalità dello straniero o dell’apolide ospitato;
  • gli estremi del passaporto o di altro documento di identificazione;
  • l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o presso il quale la persona è alloggiata o ospitata;
  • il titolo in base al quale viene effettuata la comunicazione.

La mancata comunicazione è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

Modulistica per il Comune di Bonate Sotto:

Da presentare all’ufficio Polizia Locale del Comune di Bonate Sotto.

Modulistica per il Comune di Bonate Sopra:

Da presentare all’ufficio di Polizia Locale del Comune di Bonate Sopra.

Allegati:

  • Copia del documento d’identità dell’ospitante o cedente;
  • Copia del permesso di soggiorno dell’ospitato, se posseduto;
  • Copia del passaporto o di altro documento di identità dell’ospitato, con particolare riferimento alle pagine contenenti i dati anagrafici, l’eventuale visto e il timbro di ingresso nel territorio nazionale;
  • Copia della documentazione attestante la proprietà o il titolo di disponibilità dell’immobile (ad esempio: atto di proprietà, contratto di locazione, contratto di comodato o altro titolo idoneo).