Descrizione:
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione), chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio oppure ospiti uno straniero o un apolide, anche se parente o affine, ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore.
La comunicazione deve contenere:
- le generalità del dichiarante;
- le generalità dello straniero o dell’apolide ospitato;
- gli estremi del passaporto o di altro documento di identificazione;
- l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o presso il quale la persona è alloggiata o ospitata;
- il titolo in base al quale viene effettuata la comunicazione.
La mancata comunicazione è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
Modulistica per il Comune di Bonate Sotto:
Da presentare all’ufficio Polizia Locale del Comune di Bonate Sotto.
Modulistica per il Comune di Bonate Sopra:
Da presentare all’ufficio di Polizia Locale del Comune di Bonate Sopra.
Allegati:
- Copia del documento d’identità dell’ospitante o cedente;
- Copia del permesso di soggiorno dell’ospitato, se posseduto;
- Copia del passaporto o di altro documento di identità dell’ospitato, con particolare riferimento alle pagine contenenti i dati anagrafici, l’eventuale visto e il timbro di ingresso nel territorio nazionale;
- Copia della documentazione attestante la proprietà o il titolo di disponibilità dell’immobile (ad esempio: atto di proprietà, contratto di locazione, contratto di comodato o altro titolo idoneo).