Accesso civico agli atti

Descrizione:

ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riconosce ai cittadini il diritto di conoscere dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire trasparenza, controllo diffuso sull’attività amministrativa e partecipazione alla vita pubblica.

Le modalità di accesso previste dall’ordinamento sono:

  • Accesso civico semplice;
  • Accesso civico generalizzato (FOIA);
  • Accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990.

 

Accesso civico semplice

L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, dati o informazioni che la normativa prevede debbano essere pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nel caso in cui tale pubblicazione sia stata omessa.

La richiesta:

  • può essere presentata da chiunque;
  • non richiede alcuna motivazione;
  • è gratuita;
  • deve indicare chiaramente il dato, il documento o l’informazione di cui si richiede la pubblicazione.

L’Amministrazione provvede entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Qualora il dato richiesto sia soggetto a pubblicazione obbligatoria, l’Ente procede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale e ne dà comunicazione al richiedente. Se il dato risulta già pubblicato, viene indicato il relativo collegamento ipertestuale.

 

Accesso civico generalizzato (FOIA)

L’accesso civico generalizzato, introdotto dal Decreto Legislativo n. 97/2016, consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per la tutela di interessi pubblici e privati.

L’obiettivo è favorire:

  • forme diffuse di controllo sull’attività amministrativa;
  • la trasparenza dell’azione pubblica;
  • la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.

La richiesta:

  • può essere presentata da chiunque;
  • non deve essere motivata;
  • è gratuita, salvo eventuali costi di riproduzione dei documenti su supporto materiale;
  • deve consentire di individuare chiaramente i dati o i documenti richiesti.

Non sono ammissibili richieste generiche, meramente esplorative o riferite ad una quantità manifestamente irragionevole di documenti tale da compromettere il buon andamento dell’attività amministrativa.

 

Accesso documentale (Legge n. 241/1990)

L’accesso documentale disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 è finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del richiedente.

A differenza dell’accesso civico, può essere esercitato soltanto da soggetti che dimostrino di avere un interesse:

  • diretto;
  • concreto;
  • attuale;
  • collegato al documento richiesto.

La richiesta deve essere motivata e deve indicare l’interesse giuridicamente tutelato che si intende far valere mediante l’accesso alla documentazione amministrativa.

L’accesso documentale continua ad esistere accanto all’accesso civico semplice e all’accesso civico generalizzato, con finalità, presupposti e modalità differenti.

 

Presentazione delle istanze

Le istanze di accesso possono essere presentate utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall’Ente.

Le richieste devono contenere gli elementi necessari a identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e possono essere trasmesse secondo le modalità indicate nella presente sezione.

Le istanze di accesso civico possono essere presentate all’ufficio che detiene i dati o i documenti, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), ad altro ufficio indicato dall’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” oppure, nel caso di accesso civico semplice riguardante dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

 

Costi

L’esercizio del diritto di accesso civico è gratuito.

Il rilascio di copie cartacee o di supporti materiali può essere subordinato esclusivamente al rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall’Amministrazione per la riproduzione della documentazione richiesta.

Modulistica per il Comune di Bonate Sotto:

Da presentare all’ufficio Protocollo del Comune di Bonate Sotto o inviare a mezzo e-mail all’indirizzo  protocollo@comune.bonatesotto.bg.it

Modulistica per il Comune di Bonate Sopra:

Da presentare all’ufficio Protocollo del Comune di Bonate Sopra inviare a mezzo e-mail all’indirizzo  protocollo@comune.bonatesopra.bg.it