Descrizione:
ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riconosce ai cittadini il diritto di conoscere dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire trasparenza, controllo diffuso sull’attività amministrativa e partecipazione alla vita pubblica.
Le modalità di accesso previste dall’ordinamento sono:
- Accesso civico semplice;
- Accesso civico generalizzato (FOIA);
- Accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990.
Accesso civico semplice
L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, dati o informazioni che la normativa prevede debbano essere pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nel caso in cui tale pubblicazione sia stata omessa.
La richiesta:
- può essere presentata da chiunque;
- non richiede alcuna motivazione;
- è gratuita;
- deve indicare chiaramente il dato, il documento o l’informazione di cui si richiede la pubblicazione.
L’Amministrazione provvede entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Qualora il dato richiesto sia soggetto a pubblicazione obbligatoria, l’Ente procede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale e ne dà comunicazione al richiedente. Se il dato risulta già pubblicato, viene indicato il relativo collegamento ipertestuale.
Accesso civico generalizzato (FOIA)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dal Decreto Legislativo n. 97/2016, consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per la tutela di interessi pubblici e privati.
L’obiettivo è favorire:
- forme diffuse di controllo sull’attività amministrativa;
- la trasparenza dell’azione pubblica;
- la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.
La richiesta:
- può essere presentata da chiunque;
- non deve essere motivata;
- è gratuita, salvo eventuali costi di riproduzione dei documenti su supporto materiale;
- deve consentire di individuare chiaramente i dati o i documenti richiesti.
Non sono ammissibili richieste generiche, meramente esplorative o riferite ad una quantità manifestamente irragionevole di documenti tale da compromettere il buon andamento dell’attività amministrativa.
Accesso documentale (Legge n. 241/1990)
L’accesso documentale disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 è finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del richiedente.
A differenza dell’accesso civico, può essere esercitato soltanto da soggetti che dimostrino di avere un interesse:
- diretto;
- concreto;
- attuale;
- collegato al documento richiesto.
La richiesta deve essere motivata e deve indicare l’interesse giuridicamente tutelato che si intende far valere mediante l’accesso alla documentazione amministrativa.
L’accesso documentale continua ad esistere accanto all’accesso civico semplice e all’accesso civico generalizzato, con finalità, presupposti e modalità differenti.
Presentazione delle istanze
Le istanze di accesso possono essere presentate utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall’Ente.
Le richieste devono contenere gli elementi necessari a identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e possono essere trasmesse secondo le modalità indicate nella presente sezione.
Le istanze di accesso civico possono essere presentate all’ufficio che detiene i dati o i documenti, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), ad altro ufficio indicato dall’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” oppure, nel caso di accesso civico semplice riguardante dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
Costi
L’esercizio del diritto di accesso civico è gratuito.
Il rilascio di copie cartacee o di supporti materiali può essere subordinato esclusivamente al rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall’Amministrazione per la riproduzione della documentazione richiesta.
Modulistica per il Comune di Bonate Sotto:
Da presentare all’ufficio Protocollo del Comune di Bonate Sotto o inviare a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.bonatesotto.bg.it
Modulistica per il Comune di Bonate Sopra:
Da presentare all’ufficio Protocollo del Comune di Bonate Sopra inviare a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.bonatesopra.bg.it